Radioascolto e autorizzazioni

L’attività di ascolto delle bande radioamatoriali non richiede alcuna autorizzazione.

Art. 134 comma 4 del Codice delle Comunicazioni: “È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.”

In passato era necessario richiedere una specifica autorizzazione.
Rimane la possibilità di richiedere un attestato relativo all’attività, come specificato all’articolo 9 dell’allegato 27.

Art. 8
((Ascolto)) ((1. I soggetti di cui all’art. 134, comma 4 del codice, che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto, possono richiedere … l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa.

  1. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza».))

Ragioni per cui può essere utile:

  • il “pezzo di carta” tanto caro alla burocrazia italiana che possa dimostrare la titolarità al possesso di apparecchiature riceventi;
  • argomentazioni condominiali circa l’installazione di antenne;
  • ricevere conferme d’ascolto (QSL) attraverso il servizio bureau dell’ARI.

Giova ricordare come l’ascolto di qualsiasi altra trasmissione non esplicitamente destinata al pubblico non sia lecito.
Ciò deriva dall’impianto generale del Codice, che prevede un’ “Autorizzazione Generale” per l’impianto di stazioni radioelettriche. Esistono AAGG per le rappresentanze diplomatiche, il traffico navale, quello aeronautico, al servizio delle attività produttive, della Difesa ecc. Ognuna di esse risponde a specifiche norme relativamente ad apparati utilizzati, copertura attesa e esclusività nell’impiego della frequenza.
Ne segue che non si possono ascoltare trasmissioni per cui non si detenga un’autorizzazione a farlo.
Esistono anche porzioni dello spettro che non richiedono formalità per l’impiego, come la Banda Cittadina (CB), i canali PMR446 e altri simili, ma anche in quel caso il Codice vincola all’utilizzo di apparecchi dalle specifiche ben determinate (bassa potenza, antenna non removibile e/o omnidirezionale ecc.).
Non esiste un permesso per ascoltare legalmente le comunicazioni aeronautiche o dei servizi d’emergenza.

Siccome la sperimentazione con le apparecchiature può involontariamente dare accesso a frequenze al di fuori di quelle noi assegnate, l’articolo 8 dell’Art.12 dell’Allegato 26 indica ulteriormente:

“È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.”

Maggiori dettagli qui:
https://www.ari.it/radiogiurisprudenza/8019-gli-apparati-per-lattivita-di-swl-e-per-i-radioamatori-e-le-gamme-di-frequenza-praticabili-.html