Autorizzazione Generale

Art. 137 Codice Comunicazioni Elettroniche
Requisiti

  1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
    a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
    b) abbia età non inferiore a ((quattordici anni));
    c) sia in possesso della relativa patente;
    d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 144 Codice Comunicazioni Elettroniche
Autorizzazioni speciali

  1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
    a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
    b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
    c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
    d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;
    e) [abrogato]
  2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l’uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell’autorizzazione generale.